Dei colleghi confrontano dei grafici

Crediti inesigibili: cos’è la deducibilità delle perdite su crediti e come gestirla in azienda

Riepilogo

  • Impatto strategico dei crediti inesigibili: i crediti inesigibili non sono solo un problema contabile, ma influenzano la liquidità, il risultato d’esercizio e il carico fiscale dell'azienda. La loro gestione efficace è una leva di governo economico e finanziario per imprese e CFO.
  • Deducibilità delle perdite su crediti: la deducibilità delle perdite su crediti è regolata da norme civilistiche e fiscali, richiedendo elementi certi e precisi o procedure concorsuali. Per crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi, la perdita è deducibile senza ulteriori prove.
  • Assicurazione del credito e recupero crediti: l'assicurazione del credito commerciale e i servizi di recupero crediti, come quelli offerti da Allianz Trade, riducono l'impatto economico dei crediti inesigibili, migliorano la qualità del credito in bilancio e supportano la crescita aziendale.
  • Documentazione probatoria e gestione preventiva: una documentazione probatoria solida è essenziale per sostenere la deducibilità delle perdite su crediti. Integrare deducibilità, gestione del credito e protezione del cash flow consente alle imprese di prevenire il rischio e migliorare la redditività.

I crediti inesigibili non sono solo un problema di contabilità: incidono sulla liquidità, sul risultato d’esercizio e sul carico fiscale dell’azienda.

Per CFO, responsabili amministrativi e credit manager, capire quando un credito diventa inesigibile, quando la perdita è deducibile e quale documentazione serve è essenziale per:

  • rappresentare correttamente la situazione patrimoniale in bilancio;
  • evitare contestazioni in sede di controllo fiscale;
  • ridurre l’impatto economico delle insolvenze.

In questo articolo analizziamo il tema dei crediti inesigibili con un focus sulla deducibilità delle perdite su crediti, seguendo il quadro normativo di riferimento (Codice civile, OIC 15, TUIR) e offrendo indicazioni operative utili per le imprese.

Un credito inesigibile è un credito commerciale per il quale, sulla base di elementi oggettivi, si ritiene altamente improbabile il recupero, in tutto o in parte.

Non tutti i crediti scaduti sono automaticamente inesigibili. In pratica, si passa attraverso tre fasi:

  1. Credito scaduto: la fattura ha superato la data di pagamento, ma non ci sono ancora elementi per parlare di perdita.
  2. Credito di dubbia esigibilità: esistono segnali di difficoltà del debitore (ritardi ricorrenti, contestazioni, mancanza di risposte), e il credito viene spesso svalutato tramite fondo svalutazione crediti.
  3. Credito inesigibile: ci sono elementi certi e precisi che dimostrano che il credito è, di fatto, non più recuperabile (fallimento del debitore, pignoramenti infruttuosi, irreperibilità, ecc.). In questo caso, si procede alla messa a perdita.

La legge 134/2012, intervenendo sull’art. 101, comma 5, TUIR, ha introdotto una presunzione importante: per i crediti di modesta entità, scaduti da oltre sei mesi, la perdita può essere considerata fiscalmente deducibile, senza dover dimostrare ulteriori elementi certi e precisi.

Sono considerati di modesta entità i crediti:

  • fino a 2.500 euro per le imprese con fatturato fino a una determinata soglia;
  • fino a 5.000 euro per le imprese di dimensione maggiore.

La deducibilità delle perdite su crediti si colloca all’incrocio tra:

  • norme civilistiche: correttezza del bilancio e valutazione dei crediti;
  • norme fiscali: condizioni e limiti per dedurre le svalutazioni e le perdite;
  • principi contabili: in particolare il principio contabile OIC 15.

Il Codice civile richiede che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa (art. 2423 c.c.). I crediti devono essere iscritti al valore di presumibile realizzo, come previsto dall’art. 2426, anche sulla base delle indicazioni dell’OIC 15.

In concreto ciò significa che:

  • i crediti vanno periodicamente valutati in base alla loro effettiva recuperabilità;
  • quando emergono rischi di insolvenza, si procede a svalutazione tramite apposito fondo;
  • quando l’inesigibilità diventa definitiva, il credito viene stornato e portato a perdita.

Sul piano fiscale, le norme fondamentali sono:

  • Art. 101, comma 5, TUIR – disciplina la deducibilità delle perdite su crediti quando l’inesigibilità è divenuta definitiva, richiedendo la presenza di “elementi certi e precisi” o l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.
  • Art. 106 TUIR – disciplina la svalutazione dei crediti: è possibile dedurre, in ogni periodo d’imposta, un accantonamento forfettario al fondo svalutazione crediti entro lo 0,5% del valore nominale (o di acquisizione) dei crediti, fino a un limite complessivo del 5%.

Questo comporta, semplificando:

  • una deducibilità forfettaria e limitata delle svalutazioni (art. 106 TUIR);
  • una deducibilità integrale, ma subordinata a precisi requisiti, delle perdite su crediti quando l’inesigibilità è definitiva (art. 101 TUIR).

Di seguito alcuni casi tipici in cui, secondo la disciplina fiscale e la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la perdita su crediti può essere considerata deducibile, fermo restando l’obbligo di rilevazione in bilancio:

Per i crediti di modesta entità (nei limiti indicati sopra), scaduti da almeno sei mesi, la norma presume la sussistenza degli elementi certi e precisi.

In pratica:

  • se il credito rientra nei limiti di importo previsti;
  • ed è scaduto da oltre sei mesi;
  • la perdita può essere dedotta, purché il credito sia stato effettivamente stornato a perdita nel conto economico.

La perdita è, in genere, deducibile quando il debitore è assoggettato a:

  • liquidazione giudiziale (ex fallimento);
  • concordato preventivo;
  • accordi di ristrutturazione omologati;
  • altre procedure concorsuali previste dalla normativa.

L’apertura della procedura rappresenta un elemento certo e preciso di inesigibilità, fermo restando il coordinamento con le regole civilistiche e contabili.

Al di fuori dei casi di modesta entità e di procedure concorsuali, la deducibilità richiede che vi siano elementi oggettivi che documentino l’irrecuperabilità del credito. Ad esempio:

  • pignoramenti o esecuzioni risultati infruttuosi;
  • atti formali che attestano l’irreperibilità del debitore;
  • accordi transattivi che prevedono l’abbandono, totale o parziale, del credito;
  • cessione pro soluto del credito a valori significativamente inferiori al nominale.

Per i crediti coperti da assicurazione del credito, l’art. 106 TUIR prevede che le svalutazioni siano deducibili solo per la parte non coperta da garanzia assicurativa.

In pratica, la presenza di un’assicurazione del credito commerciale riduce il rischio di perdita effettiva e, in parallelo, incide sul calcolo delle svalutazioni deducibili a forfait.

È importante distinguere tra:

  • svalutazione dei crediti: si effettua quando il credito è ancora esistente, ma se ne riduce il valore tramite accantonamento al fondo svalutazione crediti;
  • perdita su crediti: si rileva quando il credito viene considerato definitivamente inesigibile e viene stornato dall’attivo.
  • Riguardano crediti che presentano un rischio di insolvenza potenziale.
  • Sono deducibili in misura forfettaria, entro i limiti dello 0,5% annuo e del 5% complessivo.
  • Riguardano crediti per i quali l’inesigibilità è considerata definitiva.
  • In presenza degli elementi previsti dalla norma (modesta entità, procedure concorsuali, elementi certi e precisi), la perdita è deducibile integralmente nell’esercizio in cui viene rilevata a conto economico.
Per i crediti di importo contenuto, la legge consente un approccio semplificato.

Swipe to view more

Tipo di credito Importo Condizione temporale

Trattamento fiscale (in presenza di messa a perdita)

Credito di modesta entità ≤ soglia prevista dalla legge 134/2012

Scaduto da > 6 mesi

Presunzione di elementi certi e precisi: perdita su crediti deducibile

Credito di importo rilevante

> soglia

Variabile

Deducibilità subordinata a procedure concorsuali o altri elementi certi e precisi

Questo non esonera l’impresa dal:

  • valutare caso per caso l’effettiva irrecuperabilità;
  • registrare correttamente la perdita in contabilità;
  • conservare la documentazione a supporto.

Per sostenere la deducibilità delle perdite su crediti, è fondamentale predisporre e conservare una documentazione coerente.

Una possibile checklist include:

  • copia delle fatture e del contratto (o dell’ordine) relativi al credito;
  • solleciti di pagamento (email, lettere raccomandate, PEC);
  • eventuali piani di rientro concordati e non rispettati;
  • decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti o altre azioni esecutive;
  • documentazione di eventuali procedure concorsuali a carico del debitore;
    atti che attestano l’irreperibilità o la cessazione dell’attività del debitore;
  • documentazione relativa ad accordi transattivi o cessioni pro soluto del credito.

Integrare questa documentazione nei dossier di gestione del credito facilita anche l’eventuale attività di recupero crediti esterno.

Per un inquadramento operativo sui passaggi di recupero, può essere utile la guida "Come recuperare i propri crediti: una guida essenziale".

La gestione dei crediti inesigibili non si esaurisce nei profili contabili e fiscali. Una strategia efficace include anche strumenti di prevenzione e protezione.

L’ assicurazione del credito commerciale consente di:

  • ridurre l’impatto economico dei crediti inesigibili grazie all’indennizzo;
  • disporre di un monitoraggio continuativo del portafoglio clienti;
  • migliorare la qualità del credito in bilancio, con effetti positivi anche nel dialogo con banche e investitori.

Per approfondire il funzionamento della copertura, è disponibile anche l’articolo "Assicurazione del credito: cos'è, come funziona, quanto costa".

Affidarsi a servizi professionali di recupero dei crediti commerciali, come quelli offerti da Allianz Trade, permette di: aumentare le probabilità di incasso, anche su posizioni complesse o internazionali;

  • ridurre i tempi medi di recupero;
  • preservare, quando possibile, la relazione commerciale con il cliente.

Un’azione tempestiva sulle posizioni a rischio contribuisce a contenere il numero di crediti che diventano inesigibili e, di conseguenza, l’esigenza di rilevare perdite in bilancio.

La gestione dei crediti inesigibili non è solo un adempimento contabile, ma una leva di governo economico e finanziario dell’impresa.

Conoscere le regole sulla deducibilità delle perdite su crediti, distinguere correttamente tra svalutazioni e perdite effettive, impostare una documentazione probatoria solida e intervenire con tempestività sui crediti a rischio permette di:

  • rendere il bilancio più aderente alla realtà economica;
  • evitare contestazioni in sede di controllo;
  • limitare l’impatto delle insolvenze su redditività e flussi di cassa.

Affiancare a queste scelte strumenti strutturati come l’assicurazione del credito commerciale e i servizi di recupero crediti consente alle imprese di spostare il focus dalla gestione dei problemi alla prevenzione del rischio e al sostegno della crescita.

Quando, sulla base di elementi oggettivi (procedure concorsuali, azioni esecutive infruttuose, irreperibilità del debitore, ecc.), risulta altamente improbabile il suo recupero. Per i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi, la legge presume la sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità.
La svalutazione riduce il valore dei crediti tramite fondo, in presenza di un rischio potenziale di insolvenza; la perdita su crediti si rileva quando il credito è ritenuto definitivamente inesigibile ed è stornato dall’attivo. Fiscalmente, le svalutazioni sono deducibili entro i limiti dell’art. 106 TUIR, mentre le perdite sono deducibili secondo le regole dell’art. 101 TUIR.
Per i crediti di modesta entità, scaduti da oltre sei mesi, la normativa agevola la deducibilità, ma resta necessario verificare l’effettiva inesigibilità, registrarne la perdita in bilancio e conservare la documentazione a supporto (solleciti, eventuali azioni di recupero, ecc.).
L’incasso successivo genera una sopravvenienza attiva, che andrà contabilizzata e tassata secondo le regole ordinarie, tenendo conto dell’eventuale perdita dedotta negli esercizi precedenti.
Sì. L’art. 106 TUIR prevede che le svalutazioni siano deducibili solo per la parte di credito non coperta da garanzia assicurativa o altre coperture analoghe. Questo non riduce la convenienza della polizza: il beneficio principale è la riduzione delle perdite effettive e la maggiore stabilità dei flussi di cassa.

FONTI

Normativa e principi contabili

  • Codice Civile – artt. 2423 e 2426 (bilancio e valutazione dei crediti);
  • TUIR – art. 101 (perdite su crediti) e art. 106 (svalutazioni dei crediti);
  • Principio contabile OIC 15 – Crediti (per la logica di svalutazione e perdite).
Due persone sedute su un divano parlano di business

Allianz Trade è leader mondiale nell'assicurazione dei crediti commerciali e nella gestione del rischio di credito, e offre soluzioni su misura per mitigare i rischi associati al mancato incasso dei crediti commerciali, garantendo così la stabilità finanziaria delle imprese. I nostri prodotti e servizi aiutano le aziende nella gestione del rischio e dei  flussi di cassa (cash-flow), nella protezione dei crediti, nelle fideiussioni, nella tutela contro le  frodi commerciali, nei processi di recupero crediti e nell'assicurazione del credito per l’ e-commerce, assicurando la solidità finanziaria delle nostre aziende clienti. La nostra esperienza nella mitigazione del rischio e la conoscenza dei trend economici ci posizionano come consulenti di fiducia, consentendo alle aziende che aspirano al successo globale di espandersi nei mercati internazionali con fiducia.

La nostra attività si basa sul sostegno alle relazioni commerciali, relazioni che si estendono al di là di ogni tipo di frontiera - geografica, finanziaria, industriale ed altro ancora. Siamo costantemente consapevoli che il nostro operato ha un impatto sulle comunità che serviamo e che abbiamo il dovere di aiutare e sostenere gli altri. Tutti i dipendenti di Allianz Trade sono incoraggiati e sostenuti nel dare il proprio contributo alle comunità che li circondano e nel condividere i benefici delle nostre competenze e risorse. In qualità di azienda di servizi finanziari, siamo particolarmente impegnati ad aumentare il livello di educazione finanziaria attraverso approfondimenti e studi che analizzano i trend economici, in modo che le persone e le aziende possano affrontare il futuro con fiducia e sicurezza. Siamo, inoltre, fortemente orientati nel garantire l'equità per tutti, senza alcuna discriminazione, sia tra i nostri collaboratori sia nei rapporti con i partner esterni con cui collaboriamo.