Misure di sicurezza e prevenzione per inadempienze contrattuali
Ogni impresa, grande, media o piccola che sia, in questo momento deve analizzare tutti gli scenari, dal più ottimista al peggiore possibile, per comprendere la propria posizione nei confronti di partner e clienti.
La situazione straordinaria che il tessuto imprenditoriale italiano sta vivendo porterà molte imprese a inserire nella revisione del contratto clausole elastiche e flessibili in grado di ampliare maggiormente lo specchio delle eccezioni (quindi non solo calamità naturali ed eventi catastrofici, ma anche epidemie/pandemie). Se i contratti in essere sono già conclusi, il consiglio è di trovare lo spazio per rivisitare gli impegni presi anche per ciò che riguarda il mancato adempimento contrattuale, mentre se il contratto è ancora in fase di negoziazione è bene pensare a una ripartizione dei rischi. La tua impresa, quindi, farebbe bene a dotarsi di un paracadute, ovvero di una polizza che possa coprire le eventuali perdite dovute all’interruzione dell’attività.
La parola d’ordine in questa situazione del tutto straordinaria, quindi, è “rinegoziare” i rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori, al fine di evitare un braccio di ferro sfiancante sotto tutti i punti di vista, soprattutto in sede legale.
Inadempienza contrattuale: le normative
In questo momento fuori dall’ordinario, l’obiettivo principale è quello di capire se tra i contratti in essere con clienti e fornitori siano già presenti delle clausole elastiche e flessibili specifiche sulla forza maggiore oppure è necessario far riferimento alle norme previste dall’ordinamento italiano. Tre, infatti, sono le tutele del Codice Civile da tenere in considerazione in casi come questi: • art. 1463 CC; • art. 1467 CC; • art. 1469 CC.
Inoltre, sempre in materia di gestione di inadempienze contrattuali, impossibilità di rispettare impegni, consegne e scadenze prefissate si è espresso anche il neo-decreto Cura Italia. L’art. 91, infatti, chiarisce che il rispetto delle misure di sicurezza, prevenzione e di contenimento del Covid-19 è sempre valutato “ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi/omissioni degli adempimenti”. Quindi, l’obbligo di rimanere a casa e fermare tutte quelle attività non indispensabili per rispettare misure di sicurezza e prevenzione può essere fatto valere come causa di “forza maggiore”. In questo modo viene allontanato il rischio di risarcimento, penali o indennizzi dovuti a chi non ha potuto adempiere agli obblighi contrattuali. Ma occhio a non interpretare troppo alla leggera la norma: per far valere il mancato adempimento contrattuale è assolutamente necessario collegarlo in modo preciso a una delle misure anti-contagio adottate dal Governo italiano.
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